Articolo 18, contenzioso del lavoro e animal spirits

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I processi di primo e secondo grado che si aprono ogni anno in materia di lavoro sono 172.592. Le cause per i licenziamenti si fermano a  20mila. Ma è sul superamento del tabù rappresentato dall’art. 18 che si giocherà il successo della riformaEMassagli

Appare ormai certo il superamento (seppure parziale, vista la possibile tipizzazione del licenziamento disciplinare) dell’articolo 18 per i nuovi assunti  grazie al nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti prefigurato nella legge delega meglio nota come Jobs Act recentemente approvata dal Senato. La riforma ha certamente un forte effetto simbolico e buona parte del successo reale, in termini occupazionali,  di questo intervento sarà proprio da ascriversi alla percezione che il mondo imprenditoriale avrà della riforma, più che ai suoi meriti tecnici specifici. In altre parole, se il superamento del «tabù articolo 18» sarà letto come un atto di inedita modernizzazione del diritto del lavoro, è probabile che sia incoraggiata la propensione ad assumere delle imprese; altrimenti la mera previsione legislativa non è capace, da sola, di conseguire risultati economicamente rilevanti, né in termini di maggiore occupazione, né in termini di minore contenzioso.

A questo proposito è opportuno ricordare che il problema «articolo 18» è tanto rumoroso nel dibattito politico e sindacale, quanto silenzioso e secondario nelle aule dei tribunali. Certo, proprio la conformazione difensiva dell’articolo scritto nel 1970 e la sua prevalente interpretazione giurisprudenziale sono uno dei motivi dei bassi numeri del contenzioso in questo ambito: nessun imprenditore rischia una causa ex articolo 18 sapendo, realisticamente, di perderla, se ha strade alternative da sperimentare. Il timore è fondato: a Milano il 65% delle cause sancisce la vittoria del lavoratore. Le percentuali salgono scendendo lungo la Penisola, in coerenza con quell’interesse «sociale» che sempre di più, in anni di crisi, è ricompreso (forse ingiustamente o, quantomeno, impropriamente) nelle valutazioni dei magistrati: a Napoli le cause favorevoli al lavoratore sono l’80%, come a Messina; a Potenza (dove la Corte spesso ribalta le sentenze sfavorevoli ai lavoratori emesse da Melfi, in tempi lunghissimi, da 2 a 5 anni) l’85%.

Indipendentemente dalle tendenze giurisprudenziali, le cause in materia di licenziamento individuale sono poche nel nostro Paese. I dati del Ministero della Giustizia ci dicono che il numero di processi aperti in materia di lavoro (pubblico e privato) presso i tribunali e le corti d’appello sono stati 716.671 solo nel 2012. 172.592 i nuovi processi di primo e secondo grado; 189.918 i processi definiti, conclusi; 354.161 i processi pendenti. Numeri, questi sì, impressionanti, che neanche comprendono la materia previdenziale che, se sommata (120.538 cause sopravvenute, 306.257 definite e 514.848 pendenti), determina un totale monstre di 1.658.314 cause in materia di lavoro e previdenza in qualche modo “smistate” nel 2012 e per oltre la metà (52%) tuttora pendenti. Solo in parte è consolatorio scoprire che il numero delle cause è decisamente diminuito rispetto all’anno precedente. Molto significativo il crollo delle cause sopravvenute nel 2012 in materia di previdenza (-35%, probabilmente “merito” della riforma Fornero), a riconferma che la legge non crea lavoro, ma può incrementare o scoraggiare il contenzioso, che è un costo per tutti: imprese, lavoratori e Stato.

Il numero largamente maggiore di cause in materia di lavoro è determinata da motivi connessi alla corresponsione della retribuzione (42%). A seguire vengono ragioni di determinazione delle mansioni (14%) e di riconoscimento di qualifica superiore (14%). Sono solo il 12% le cause relative all’estinzione del rapporto, quindi interessanti l’articolo 18. In termini quantitativi, si tratta di circa 20.000 nuove cause ogni anno e 42.500 pendenti. Numeri non indifferenti, ma piuttosto limitati se si considera che il numero annuo di licenziamenti in Italia è oltre trenta volte superiore.

Un’altra misura contenuta nel Jobs Act (quella relativa al demansionamento) può quindi incidere sulla quantità dei processi di lavoro (e, di conseguenza, sul loro costo per la collettività) molto di più del superamento dell’articolo 18. Tuttavia i titoli dei giornali continuano (e continueranno) a parlare ampiamente di licenziamento, a riprova che le potenzialità di questa (futura) norma sono da ricercare nella forza del suo annuncio e nella creazione di aspettative positive (animal spirits) tra gli imprenditori. La Legge di Stabilità fomenta ancor più questo sentore (simile allo «ottimismo sempre e comunque» di berlusconiana memoria) premiandolo economicamente, quindi sostenendolo in modo tangibile e non solo normativo (così sono da legge gli interventi sull’Irap e la decontribuzione delle assunzioni stabili). Il governo è ora obbligato a dare seguito alle sue promesse: sarebbero infatti disastrosi gli effetti di un’eventuale percezione futura di «fregatura». Potrebbe essere il colpo di grazia per un mercato del lavoro drammaticamente fermo da oramai quattro anni.

 

Emmanuele Massagli

@EMassagli

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