Ecco le leggi che inguaiano la pasta Divella col tricolore

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Ho promesso ai lettori di Etichettopoli di documentarmi sulle norme che hanno consentito al Corpo Forestale dello Stato di aprire l’indagine a carico della pasta Divella di Rutigliano (Bari) per l’apposizione in etichetta del tricolore. Il logo della pasta pugliese, infatti, campeggia sullo sfondo di alcuni trulli e poggia sopra un nastro svolazzante bianco, rosse e verde. Ebbene, le norme che hanno consentito agli uomini in grigio di aprire l’inchiesta sono ben tre. Eccole in breve.
ORIGINE. Innanzitutto le legge numero 4 del 3 febbraio 2011 in tema di etichettatura di alimenti, che all’articolo  4 (comma  2), ha rafforzato la tutela dell’indicazione e dell’origine. La norma prevede infatti per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione del Paese  in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione  della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione, rinviando a successivi decreti la definizione di trasformazione sostanziale per le diverse filiere. Purtroppo i decreti non sono mai arrivati dal momento che i commissari europei Dacian Ciolos (Agricoltura) e John Dalli (Salute), quest’ultimo dimissionato per uno scandalo legato alle sigarette, avevano stoppato il governo italiano.
INFORMAZIONI. Anche il regolamento europeo del 25 ottobre 2011 (è il numero 1169) si orienta nella medesima direzione, con l’obiettivo di conciliare il diritto dei cittadini a essere informati su quello che portano in tavola, con la libera circolazione degli alimenti, purché siano sicuri e sani.
PROVENIENZA. La legge nr. 350 del 24 dicembre 2003, modificata dalla successiva legge 134 del 7 agosto 2012 (articolo 4, commi 49 e 49-bis) vieta espressamente di dichiarare un’indicazione d’origine falsa anche attraverso «l’uso di segni, figure o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana». Il medesimo provvedimento introduce l’obbligo di indicare sempre il luogo di origine dei prodotti o delle merci, per evitare qualunque possibile fraintendimento da parte dei consumatori. Le violazioni sono punite sulla base dell’articolo 517 del codice penale sulla vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Insomma, non è uno scherzo.
So che vi ho annoiati. ma ci tenevo a spiegare gli antefatti giuridici dell’operazione dei Forestali. Anche per contrastare la campagna scatenata dalla lobby industriale che pur di difendere il principio in base al quale è il brand, il marchio, che garantisce su tutto, non perde occasione per screditare anche le iniziative ispirate rigorosamente alle leggi vigenti. Poi si può anche decidere di non applicarle, le leggi. O di aspettare che l’Eurogoverno le siluri, come è accaduto regolarmente negli ultimi sette anni con le norme per la tutela del made in Italy. Speriamo che non accada anche con queste poche leggi che impediscono il far west  a tavola.

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