Nuova fregatura europea in arrivo sulle etichette dei cibi

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La Commissione Ue pubblica il regolamento sull’origine obbligatoria in etichetta per formaggi, pasta e salumi. Parte la consultazione pubblica aperta ai cittadini, ma il testo è solo in inglese!

L’Europa ci sta fregando per l’ennesima volta sulle etichette dei cibi che portiamo a tavola ogni giorno, ma non lo sappiamo nemmeno. Dopo aver temporeggiato per quattro anni la Commissione Ue ha pubblicato sul proprio sito la bozza di regolamento destinato a rendere obbligatoria la dichiarazione d’origine per i cibi la cui origine è dubbia. Quelli cioè il cui ingrediente principale proviene da  un Paese diverso rispetto a quello in cui sono lavorati o confezionati.

Per chiarire la questione, è il caso ad esempio del latte d’importazione utilizzato nei formaggi prodotti in Italia. Oppure della farina per la pasta. O ancora del pomodoro (meglio: del concentrato di pomodoro) per i sughi.

Secondo il Regolamento 1169 del 2011 la Commissione avrebbe dovuto emettere entro il 2014 un Regolamento per normare questi casi. Non l’ha fatto nei quattro anni che si sono conclusi lo scorso  31 dicembre. Ma senza dire nulla né comunicare quel che aveva deciso, ha pubblicato lo scorso 5 gennaio 2018, sul proprio sito, una bozza di regolamento, aprendo sul testo una consultazione pubblica, aperta a istituzioni, associazioni di categoria e semplici cittadini.

CONSULTAZIONE PUBBLICA «SEGRETA»

Peccato che nessuno lo sappia, perché i furbacchioni di Bruxelles non lo fanno sapere in giro. Con il solito atteggiamento da carbonari, degno più di una società segreta piuttosto che del governo d’Europa.

Ecco il link con cui si può accedere alla bozza del nuovo regolamento, che fra l’altro è disponibile soltanto in inglese! E già questo sarebbe sufficiente a invalidare l’intera procedura, perché i cittadini dei 27 Paesi dell’Unione devono essere posti in grado di accedere ai documenti ufficiali nella propria lingua per capirli e giudicarli. Soprattutto in un ambito così specialistico, come l’etichettatura d’origine dei cibi, nel quale un aggettivo può fare una differenza enorme.  

COME SI DEVE INDICARE l’ORIGINE

All’articolo 2 della bozza di Regolamento – intitolato Indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario – c’è il cuore dell’intera norma.

Deve essere indicato il paese di origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario diverso da quello del paese di origine indicato sulla confezione dell’alimento. Ecco come:

  • «UE», «non UE» o «UE e non UE»;
  • la singola Regione o un’area geografica all’interno degli Stati membri o di Paesi terzi;
  • la Zona di pesca della Fao;
  • lo Stato membro o il Paese terzo;
  • il Paese d’origine o il luogo di provenienza in conformità con le disposizioni vigenti nell’Unione europea per l’ingrediente principale in quanto tale.

È ammessa anche la seguente dichiarazione: «il (nome dell’ingrediente principale) non proviene da (il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione simile che potrebbe avere lo stesso significato per il consumatore. Ad esempio, per un formaggio:

«Il latte non proviene dall’Italia»

ASPETTO E POSIZIONE DELLE DICITURE

L’articolo 3 del Regolamento in consultazione è dedicata alla «Presentazione delle informazioni». Che deve avvenire secondo i seguenti criteri:

  1. Le informazioni fornite a norma dell’articolo 2 devono essere fornite in una dimensione del carattere non inferiore alla dimensione minima consentita per i caratteri conformemente all’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
  2. Fatto salvo il paragrafo 1, in cui il paese di origine o il luogo di provenienza di un alimento è fornito con le parole, le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 2 devono apparire nello stesso campo visivo dell’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del cibo e utilizzando una dimensione del carattere che abbia un’altezza di almeno il 75% rispetto dell’altezza dell’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del cibo.
  3. Fatto salvo il paragrafo 1, in cui il paese di origine o il luogo di provenienza di un cibo è dato per mezzo di una forma non scritta, le informazioni fornite a norma dell’articolo 2 devono comparire nello stesso campo visivo dell’indicazione del paese di origine o luogo di provenienza del cibo.

IN VIGORE DA APRILE 2019

Infine (articolo 4) le norme sull’entrata in vigore del nuovo regolamento. A cominciare dall’applicazione, prevista a partire dal 1° aprile 2019, e dalla sua obbligatorietà in tutti i Paesi della Ue. Nulla è scritto, invece, a proposito delle norme già in vigore in alcuni Paesi proprio sull’ingrediente principale. In Italia e Francia, ad esempio, per il latte utilizzato nella preparazione dei formaggi. Tantomeno su quelle destinate a entrare in vigore fra breve, come quelle sull’etichettatura del grano impiegato nella produzione della pasta.

ESCLUSI MARCHI REGISTRATI  E NOMI GENERICI

Sono esclusi dall’applicazione del regolamento le denominazioni generiche e i nomi che includano riferimenti geografici, la cui percezione non rimandi direttamente a un luogo di provenienza specifico. Esenti dalle nuove norme anche i marchi registrati, come segnala sul sito Great Italian Food Trade l’avvocato Dario Dongo. Col paradosso che basta registrare un marchio contenente ad esempio una bandiera italiana e chi lo utilizza non è tenuto a specificare l’origine dell’ingrediente primario. Come segnala Dongo, un ber regalo agli autori dell’italian sounding!

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