Origine dell’alimento: pianeta Terra. L’ultima trovata della Ue per aiutare i taroccatori

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Intervista all’avvocato Dario Dongo, esperto di diritto alimentare e autore del sito web in 8 lingue “Great Italian Food Trade”. Ecco cosa ci dobbiamo aspettare dall’Atto esecutivo della Commissione europea sull’ingrediente principale

Giovedì 1° febbraio 2018 è scaduto il periodo di consultazione pubblica per l’Atto esecutivo (in pratica un decreto) con il quale la Commissione europea intende regolamentare l’etichettatura d’origine  dell’ingrediente primario, negli alimenti che hanno una confezione tale da indurre in errore i consumatori. A prevederlo è stato il Parlamento europeo con il regolamento 1169/2011. Non vado oltre con le informazioni tecniche. Vi annoierei di sicuro.

L’avvocato Dario Dongo

Per capire cosa potrebbe accadere ora ho fatto una chiacchierata con l’avvocato Dario Dongo, massimo esperto di diritto alimentare e fondatore di Great Italian Food Trade, sito d’informazione indipendente su cibo e dintorni. Eccone la trascrizione.

Cosa accadrà adesso? L’Atto esecutivo si applicherà immediatamente? Oppure sono necessari ulteriori passaggi?

«La Commissione dovrà valutare attentamente i rilievi formalizzati dalle parti sociali interessate, i cosiddetti stakeholder,  sulla bozza di regolamento. Qualora siano riscontrate criticità di rilievo, la Commissione dovrà aprire un’ulteriore consultazione con le delegazioni degli Stati membri».

Ma è corretta l’interpretazione secondo cui  l’etichettatura dell’ingrediente primario sarà obbligatoria soltanto se il produttore dichiarerà l’italianità (nel nostro caso) dell’alimento?

«In effetti l’indicazione di origine o provenienza dell’ingrediente primario sarà obbligatoria solo in alcuni casi…».

Quali?

«Ad esempio quando l’origine dell’ingrediente primario sia diversa dall’origine del prodotto, cioè dal luogo dove ha subito l’ultima trasformazione sostanziale, e quest’ultima sia citata in etichetta oppure nella pubblicità pubblicità…».

Citata? Come?

«Ad esempio Made in Italy. Questo, naturalmente, al di fuori delle deroghe illecitamente previste nello schema di regolamento».

E quali sono queste deroghe illecite?

«Le suggestioni di origine racchiuse in un marchio registrato, le IGP (Indicazioni di origine protette) e altre indicazioni geografiche riconosciute nella Ue o previste da  accordi internazionali, come il Ceta, sottoscritto col Canada e il trattato con il Giappone, di cui si è parlato in questi giorni». 

Parliamo delle diciture previste dalla Commissione Ue. È vero che il produttore può cavarsela con un generico “origine Ue e non Ue”?

«Purtroppo sì. In pratica quando si dichiara per un alimento l’origine Ue e non Ue è come scrivere pianeta Terra». 

E ai cibi sui quali è già obbligatorio indicare l’origine, cosa accadrà?

«Le normative verticali in vigore, a seconda dei casi, prevedono diversi livelli di precisione nell’indicazione d’origine dell’ingrediente primario. Il singolo Paese per le carni – e non anche i prodotti a base di carne, si noti bene) – e Ue/non-Ue per prodotti bio, miele, oli vergini d’oliva. Eviterei di chiamare in causa anche le uova, poiché il Paese di produzione tende a coincidere sempre con quello di confezionamento, e comunque deve venire precisato».

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